Registro dei Revisori Legali

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. L’iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

Possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali:

       1)  Le persone fisiche che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  2. sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  3. hanno svolto il tirocinio triennale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  4. hanno superato l'esame di idoneità professionaledisciplinato dall’articolo 4 del D.lgs. 39/2010 e dal D.M. 19 gennaio 2016, n. 63.

Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.

Possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  2. la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  3. nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  4. nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
  5. nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  6. i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.