Cancellazione del revisore persona fisica e delle società di revisione

Il revisore o la società di revisione che non hanno in corso incarichi di revisione legale possono chiedere di essere cancellati dal Registro dei revisori legali.

La richiesta di cancellazione dal Registro dei revisori legali deve essere compilata direttamente sul web attraverso l'apposito modulo on-line (RL-91- revisore persone fisica- RL-92 – Società di revisione). Per convalidare la richiesta di cancellazione, il modulo compilato on-line, salvato in locale, sottoscritto con firma digitale o con firma autografa, allegando, in questo ultimo caso, copia del documento d’identità del revisore legale RL-91 o  del rappresentante legale della società di revisione RL-92) deve essere trasmesso agli uffici.

Invio dell'istanza

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

La richiesta di cancellazione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo da allegare obbligatoriamente alla richiesta di cancellazione.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali.

La cancellazione dal Registro dei revisori legali non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti del revisore legale un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell'articolo 195 del TUIF.

Il revisore legale che si è cancellato volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.

La cancellazione del revisore/della società di revisione dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d'ufficio nei seguenti casi:

-      fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

-      quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;

-      quando il revisore/la società di revisione abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;

-      morte o interdizione legale del revisore.

-      estinzione della società di revisione.

Il revisore legale/la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, possono chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.