Iscrizione dei Revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un paese terzo non appartenente all'Unione Europea

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori di uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea (Paese “terzo”), in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dal richiamato decreto legislativo, che se del caso hanno preso parte nel Paese estero a programmi di aggiornamento professionale, a condizione che il Paese terzo garantisca condizioni di reciprocità ai revisori italiani, e previo superamento di una prova attitudinale effettuata in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante.

La domanda di iscrizione dovrà essere preceduta da una richiesta volta all'ottenimento del riconoscimento del titolo professionale che abilita all'esercizio dell’attività di revisione conseguito nel Paese estero, da rivolgere sempre al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le medesime modalità previste per l’istanza di iscrizione, utilizzando l’apposito modulo (RL-12), corredato della relativa documentazione. Sul riconoscimento, una volta accertata la completezza della documentazione esibita, provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto motivato. Il provvedimento include la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.

L'iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 è comunque subordinata al superamento della prova attitudinale svolta ai sensi degli articoli 7 ed 8 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012. La prova attitudinale si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l’esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.

Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima.

La domanda di iscrizione al Registro potrà essere compilata e presentata soltanto una volta concluso, con esito positivo, il procedimento di riconoscimento del titolo professionale e svolta la relativa prova attitudinale.

La compilazione del modulo deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo compilato e poi stampato, nella sequenza sopra illustrata, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 1
00198 ROMA

La domanda per il riconoscimento del titolo e quella di iscrizione devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non devono presentare correzioni o abrasioni manuali, e devono contenere gli allegati richiesti rispettivamente nei due distinti moduli, secondo le specifiche elencazioni riportate nelle rispettive “istruzioni per la compilazione della domanda”. Le due separate istanze dovranno altresì contenere la specifica presa d’atto di tutte le dichiarazioni ed attestazioni riportate nel corpo dei moduli stessi.

Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 100,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il numero identificativo del pagamento (CRO).

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato al richiedente.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

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