FAQ: Adempimenti di un Tirocinante iscritto

Entro 60 giorni successivi al termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione annuale sull'attività svolta (modulo on line TR 04) nella quale devono essere specificati in modo analitico (almeno dieci righe) gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale.

La relazione è oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società presso i quali è stato svolto il tirocinio.

Qualora il tirocinante non presenti la relazione annuale nel termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data della sospensione.

Se, nei due anni, il tirocinante presenta la prescritta relazione annuale il tirocinio riprende dalla data di presentazione della relazione. Nel caso in cui non venga presentata, nei due anni, alcuna relazione, il tirocinante è cancellato dal registro ed il tirocinio fino a quel momento svolto rimane privo di effetti.

La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.

La relazione annuale deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo di Modulo di relazione annuale TR-04.

Il modulo compilato on line e salvato in locale, deve essere sottoscritto dal tirocinante e dal revisore o, nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso una società di revisione, da un soggetto munito di legale rappresentanza della società medesima.

Il modulo può essere sottoscritto:

  • Con firma digitale;
  • Con firma autografa. In tal caso deve essere trasmessa copia dei documenti di identità dei sottoscrittori.


Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.


Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.

Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

La relazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 01
00198 ROMA

 

Qualora il tirocinante non presenti la relazione annuale nel termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni. Se, nei due anni, il tirocinante presenta la prescritta relazione annuale il tirocinio riprende dalla data di presentazione della relazione. Nel caso in cui non venga presentata, nei due anni, alcuna relazione, il tirocinante è cancellato dal registro ed il tirocinio fino a quel momento svolto rimane privo di effetti. La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.

Il tirocinante redige una relazione annuale sull'attività svolta (modulo on line TR 04) nella quale devono essere specificati in modo analitico (almeno dieci righe) gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione all’incarico specificato nella relazione stessa.

Si dovranno necessariamente specificare le vari fasi delle procedure di revisione legale a cui si è partecipato (es. accettazione dell’incarico, pianificazione, programmazione dell’intervento, svolgimento delle verifiche di sostanza, valutazione degli errori, espressione del giudizio).

Vanno escluse le attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali.  

A tale proposito si evidenzia che non verranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche contenenti solo un breve cenno generico sulle attività svolte ovvero relazioni nella quali verranno elencate attività non concernenti la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuate in conformità alle disposizioni del codice civile e del d.lgs. 39/2010  che non danno luogo alla predisposizione della “relazione di revisione e giudizio sul bilancio” redatta ai sensi dell’art. 14 del predetto decreto.

No. Per le relazioni del primo e secondo anno non è prevista la trasmissione di alcuna comunicazione. Il tirocinante accreditato, accedendo all’area riservata, potrà verificare, in qualsiasi momento, le relazioni presentate al registro del tirocinio con l’indicazione per ciascuna dello stato di lavorazione.

Il periodo di tirocinio può anche essere completato presso un revisore legale (o società di revisione legale) diverso da quello indicato dal tirocinante al momento dell'iscrizione, purché iscritto nella “Sezione A” del registro dei revisori legali ed in grado di assicurare la formazione pratica. Si ricorda che il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.

Se il tirocinante intende proseguire il tirocinio presso altro revisore, ne dà comunicazione al Registro entro 15 giorni, attraverso la compilazione del modulo on-line TR-10.

Il modulo compilato on line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale
  • con firma autografa allegando copia del documento di identità di ciascun soggetto


Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

Alla comunicazione devono essere allegati:

  • copia del documento di identità del tirocinante;
  • l'attestazione di avvenuta cessazione, rilasciata dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto. Se il dichiarante utilizza la firma autografa va allegata copia del suo documento di identità;
  • l'attestazione di inizio del tirocinio, rilasciata dal soggetto presso il quale il tirocinio deve essere proseguito. Se il revisore legale utilizza la firma autografa va allegata copia del suo documento di identità;
  • la relazione parziale sull'attività svolta, (fornita dal sistema al termine della compilazione del modulo TR-10) nella quale devono essere specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, l'attestazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio rilasciata dal revisore legale (o società di revisione legale) e dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.

La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.

Per la scelta del nuovo revisore legale (persona fisica), si invita a leggere la FAQ nr.4 presente nella sezione ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO

No. Il completamento del tirocinio presso altro revisore legale/società di revisione non prevede alcuna comunicazione al tirocinante da parte del Registro dei revisori legali. Il nuovo revisore legale/società di revisione verrà comunque annotato e sarà visibile nell’area pubblica del Registro stesso.

Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per il riconoscimento del tirocinio è necessario che il tirocinante presenti, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.

L’attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

La relazione e la relativa documentazione può essere trasmessa al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 01
00198 ROMA

Il tirocinante è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione dei propri dati anagrafici, della residenza e del domicilio, e di ogni altra informazione contenuta nel registro del tirocinio.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta modifica e può essere effettuata con modalità telematiche mediante l’accesso alla propria area riservata LOGIN AREA RISERVATA.

Il tirocinante può, in qualsiasi momento, chiedere l’attestato di iscrizione nel Registro del tirocinio o se lo ha completato, l’attestato di compiuto tirocinio nella sezione “Attestati” dell’Area riservata.

I suddetti attestati, firmati digitalmente, saranno resi disponibili all’interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto.

Dal 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n. 183/2011).

Sui certificati rilasciati verrà apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" a pena di nullità del certificato stesso.

Il tirocinante, su richiesta, può in qualsiasi momento presentare un'istanza di cancellazione dal Registro del tirocinio mediante apposito modulo on line TR-06.

Il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, può essere sottoscritto dall’interessato:

  • digitalmente;
  • con firma autografa (in questo caso va allegato il documento di identità dell’istante).

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Per l’assolvimento alle prescrizioni di legge in materia di bollo alla domanda deve essere allegata apposita “dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di bollo” con apposta la prevista marca da Euro 16.00.

In caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

La cancellazione dal Registro del tirocinio è disposta, d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di onorabilità del tirocinante, ovvero nei casi di intervenuta sospensione del tirocinio, quando la causa che ha prodotto la sospensione non venga rimossa entro il termine di due anni decorrenti dalla data di  sospensione.

In questi casi il Mef, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali, provvede alla cancellazione dal Registro del tirocinio, dandone comunicazione al tirocinante.

In caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti