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No. La cancellazione dal registro avviene d’ufficio dopo che l’organo competente ha verificato la conclusione del tirocinio ed il suo regolare svolgimento. Riceverà comunicazione circa l’esito di tale valutazione.
Alla presentazione dell’ultima relazione, previa verifica del completamento del periodo di tirocinio e del corretto assolvimento degli obblighi formativi, al tirocinante viene rilasciato un attestato di compiuto tirocinio e viene disposta, d’ufficio, la sua cancellazione dal Registro del tirocinio.
Qualora l’attività svolta dal tirocinante non è conforme alle disposizioni sullo svolgimento del tirocinio, l’ufficio, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, dispone le forme e la durata delle integrazioni del tirocinio stesso.
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea, al termine del periodo di tirocinio il Ministero dell’Economia e delle finanze esamina la documentazione presentata dal tirocinante e può procedere, prima del rilascio dell’attestazione di compiuto tirocinio, all’audizione dell’interessato circa l’attività svolta nel Paese estero.
Se ci sono le condizioni ed il tirocinante non ha lasciato, allo scadere del triennio, lo studio del proprio revisore legale, la relazione può decorrere dal giorno successivo alla data di fine dell’ultima relazione presentata, per la durata del prolungamento richiesto.
Qualora, anche in base alle prescrizioni contenute nel decreto di prolungamento, non sia possibile proseguire il periodo di tirocinio presso lo stesso revisore legale, il tirocinante dovrà presentare, entro 15 giorni dall’entrata nello studio del nuovo revisore legale (articolo 12, comma 1, del D.M. 146/2012), una comunicazione di completamento del tirocinio presso un altro revisore legale, iscritto nella “Sezione A” del Registro ed in grado di assicurare la collaborazione ad incarichi effettivi di revisione legale. La relazione di integrazione del tirocinio decorrerà, in questo caso, dalla data di entrata nello studio del nuovo revisore legale.
La trasmissione della relazione di integrazione o della comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore legale dovranno avvenire nei termini definiti dall’articolo 11, comma 4, del D.M. 146/2012 ovvero entro 60 giorni successivi all’anno di tirocinio decorrente dalla data del decreto di prolungamento del tirocinio. Qualora nei centoventi giorni successivi allo scadere del termine di presentazione della relazione annuale il tirocinante non trasmette la prevista relazione (o non comunica di voler completare il tirocinio presso un altro revisore legale), il tirocinio è sospeso ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012. Se non riprende nei due anni successivi, il tirocinio già svolto resta privo di effetti.
Se nei centoventi giorni successivi allo scadere dell’anno decorrente dalla data del provvedimento di prolungamento il tirocinante non comunica di voler completare il tirocinio presso un nuovo revisore legale, il tirocinio sarà sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012. Se non riprende nei due anni successivi, il tirocinio già svolto resta privo di effetti.
In caso di prolungamento del tirocinio la relazione annuale va trasmessa entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell’anno (o del periodo, se infrannuale) di tirocinio. Per la data di decorrenza della relazione si veda il quesito n. 22.