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Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010.
Le persone fisiche devono avere congiuntamente i seguenti requisiti:
sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
hanno superato l’esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.
Le società devono soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
Per le società di revisione legale i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile.
Le tipologie di laurea che consentono l’abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:
laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.
Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.
Il regime degli esoneri dall’esame di idoneità professionale per revisori legali è disciplinato dall’articolo 11 del D.M. del 19 gennaio 2016, n. 63. In particolare:
i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), nell’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile;
i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale;
Sono, altresì, esonerati, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico presso la Scuola Nazionale della Amministrazione.
In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore.
Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:
svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.
La richiesta di iscrizione deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line RL-01.
Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.
Il versamento può avvenire mediante:
pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione;
bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro dei Revisori Legali, nominativo e codice fiscale”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro dei Revisori deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.
Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato on-line, salvato in locale, va essere sottoscritto:
con firma digitale;
con firma autografa con allegato la copia di un documento d’identità.
La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modulo MB1) da allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione.
Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.
Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.
Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.
L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta, entro quattro mesi dalla ricezione, con decreto dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” nonché comunicato al richiedente.
L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
La richiesta di iscrizione della società può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line RL-02.
Al momento della richiesta di iscrizione, la società è tenuta al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento può avvenire mediante:
bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali, ragione sociale e partita iva”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.
Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato on-line e salvato in locale va sottoscritto dal rappresentante legale della società:
L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta, entro quattro mesi dalla ricezione, con decreto dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” nonché comunicato alla società.
L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea abilitati all’esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, compilando il modulo on-line RL-11.
Il revisore è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in € 100,00. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”.
La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.
Il modulo RL11 compilato on-line, salvato in locale e stampato, deve essere sottoscritto dal richiedente, allegando una copia del documento d’identità in corso di validità.
La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (modulo MB1) da allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione.
Alla domanda vanno allegati:
attestato concernente l’abilitazione all’esercizio della revisione legale in un altro Paese dell’Unione Europea, rilasciato dall’Autorità competente di quel Paese in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro italiano, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente (vedere le avvertenze pubblicate sul sito web insieme al modello RL-11 di domanda).
dichiarazione di assolvimento del bollo (Modulo MB1).
copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Il modulo RL-11 completo dei relativi allegati va trasmesso a cura del richiedente a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero dell’Economia e delle FinanzeUfficio Protocollo Registro Revisori LegaliPiazza Dalmazia, 100198 ROMA
L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è subordinata all’esito di una prova attitudinale in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.
L’iscrizione è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” nonché comunicato al richiedente.
L’iscrizione stessa decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Il Codice di riferimento dell’operazione (CRO) è un codice numerico di undici cifre con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria.
Il CRO presente sul modulo rappresenta il numero identificativo del pagamento relativo al contributo fisso d’iscrizione.
Il riferimento da indicare nel modulo varia in relazione alle diverse modalità di pagamento utilizzate e precisamente:
In caso di pagamento mediante Bonifico Bancario o Postale, va indicato nel modulo il codice di 11 numeri che identifica univocamente l’operazione. Nel caso in cui il codice CRO presente sulla ricevuta del pagamento è di lunghezza superiore, vanno indicati nel modulo gli ultimi 11 numeri;
In caso di pagamento mediante Postagiro (PTG) da parte di titolari di c/c postale, va indicato nel modulo il codice di 15 caratteri (alfanumerico) presente sulla ricevuta del pagamento;
In caso di pagamento postale via internet, non viene attribuito un codice univoco dell’operazione e tale modalità di pagamento andrebbe tendenzialmente evitata; il codice da inserire nel modulo è comunque il codice numerico che è generalmente preceduto dalle lettere CC;
In caso di pagamento mediante Bonifico europeo (SEPA), va indicato nel modulo il codice operazione TRN, di 30 caratteri (alfanumerico).
Alla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, si puo' accedere attraverso SPID, alla propria area riservata del portale web e comunicare ogni variazione dei dati anagrafici e dei relativi incarichi di revisione assunti, come previsto dall’articolo 16 del DM 145/2012.
Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.
A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.
No, perché a norma di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 24/09/2012 i revisori e le società che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo a partire dall’anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.