Frequently asked questions (FAQ): sospensione dal registro del Tirocinio

Se il tirocinio è sospeso per mancato invio della relazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, l’interessato potrà trasmettere l’omessa relazione mediante la compilazione del modulo TR-11.

Il tirocinante, mediante la compilazione del modulo TR-11, potrà comunicare di volere riprendere il tirocinio anche presso un revisore diverso da quello risultante dal Registro del tirocinio, purché iscritto nella “Sezione A” del Registro dei revisori legali e che sia in grado di assicurare la formazione pratica.

Al modulo è allegata la relazione sull’attività svolta nella quale vanno specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali.

Il modulo, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati i documenti di identità dei sottoscrittori.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Il tirocinio riprenderà dalla data di presentazione della prevista relazione.

I periodi di tirocinio già svolti e convalidati dalla presentazione di una relazione annuale sono computati ai fini del compimento del periodo triennale. Resta ferma, alla presentazione dell’ultima relazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, la facoltà del Ministero dell’Economia e delle finanze di disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l’attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

Se l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso (modulo TR-06). Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione,  è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Se il tirocinio è sospeso perché il revisore legale presso cui si sta svolgendo il tirocinio è iscritto nella “Sezione B” del Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, l’interessato potrà, mediante la compilazione del modulo TR-11, comunicare:

  • o di voler riprendere il tirocinio presso lo stesso revisore (sempre che quest’ultimo abbia assunto un incarico di revisione legale e risulti transitato nella "Sezione A" del Registro);
  • oppure, alternativamente, che intende completare il tirocinio presso un altro revisore legale, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro e che sia in grado di assicurare la formazione pratica.

Nel primo caso il tirocinio riprenderà dalla data comunicata dal tirocinante ed attestata dal revisore, che potrà coincidere con la data di assunzione dell’incarico che consente al revisore legale il passaggio nella "Sezione A" del Registro (ma mai essere antecedente ad essa). Se, invece, il tirocinante intende completare il tirocinio presso un nuovo revisore, il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal revisore stesso.

Il modulo, sarà completo della relazione relativa al periodo antecedente la sospensione nella quale vanno specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento, nel periodo indicato, il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali.

Il modulo, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati i documenti di identità dei sottoscrittori.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Se l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso (modulo TR-06).

Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti

Se il tirocinio è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, perché il revisore presso cui si sta svolgendo il tirocinio è cancellato dal Registro dei revisori legali, l’interessato potrà, mediante la compilazione del modulo TR-11, comunicare che intende completare il tirocinio presso un altro revisore legale iscritto nella “Sezione A” del registro.

Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal nuovo revisore. I periodi di tirocinio già svolti e convalidati dalla presentazione di una relazione annuale sono computati ai fini del compimento del periodo triennale.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del DM 146/2012, nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale è svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza.

Il modulo, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati i documenti di identità dei sottoscrittori.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Se l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso (modulo TR-06).

Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti

Se il tirocinio è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, perché il revisore presso cui si stava svolgendo il tirocinio è cancellato dal Registro dei revisori legali o è iscritto nella "Sezione B" del registro, l'interessato potrà, mediante la compilazione del modulo TR-11, trasmettere la relazione relativa al periodo antecedente la sospensione indicando di volere riprendere il tirocinio presso il Revisore legale risultante dal Registro del tirocinio.

Il modulo, completo della predetta documentazione richiesta, deve essere compilato on-line salvato in locale e può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati i documenti di identità dei sottoscrittori.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

Alla presentazione della relazione annuale che conclude il periodo di tirocinio, previa verifica del corretto assolvimento degli obblighi del tirocinio e di quelli formativi, al tirocinante viene rilasciato un attestato di compiuto tirocinio e viene disposta, d’ufficio, la sua cancellazione dal Registro del tirocinio.

Qualora l’attività svolta dal tirocinante non è conforme alle disposizioni sullo svolgimento del tirocinio, l’Ufficio competente, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, dispone le forme e la durata delle integrazioni del tirocinio stesso. Il tirocinante sospeso, che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Si,riceverà una comunicazione di ripresa del tirocinio. Ricordiamo che:

  • se il tirocinio è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del DM 146/2012, per mancato invio della relazione, il tirocinio riprende a decorrere dalla data di ricezione della relazione omessa. I periodi di tirocinio già svolti e convalidati dalla presentazione di una relazione annuale sono computati ai fini del compimento del periodo triennale;

 

  • Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è stato iscritto nella "Sezione B del Registro dei revisori legali:
    • se l’interessato ha comunicato di volere riprendere il tirocinio presso lo studio dello stesso revisore, a condizione che abbia assunto incarichi di revisione legale e sia nuovamente transitato nella "Sezione A" del Registro, il tirocinio riprenderà dalla data comunicata dal tirocinante ed attestata dal revisore, che potrà coincidere con la data di assunzione dell’incarico che consente al revisore legale il passaggio nella "Sezione A" (ma mai essere antecedente ad essa).
    • se l’interessato ha comunicato che intende completare il periodo di pratica presso un altro revisore, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro e che sia in grado di assicurare la formazione pratica. Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal revisore stesso.

 

  • Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è stato sospeso dal Registro dei revisori legali:
    • se l’interessato ha comunicato di volere riprendere il tirocinio presso lo studio dello stesso revisore, a condizione che sia cessata la causa che ha comportato la sua sospensione dal Registro dei revisori legali, il tirocinio riprenderà dalla data comunicata dal tirocinante ed attestata dal revisore, che potrà coincidere con il giorno successivo la data di fine della sospensione del revisore dal relativo registro (ma mai essere antecedente)
    • se l’interessato ha comunicato che intende completare il periodo di pratica presso un altro revisore, iscritto nella "Sezione A" del Registro e che sia in grado di assicurare la formazione pratica. Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal revisore stesso.

 

  • Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è cancellato dal Registro dei revisori legali, il tirocinante potrà comunicare di voler riprendere il tirocinio presso un altro revisore, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro e che sia in grado di assicurare la formazione pratica Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal nuovo revisore.

Le relazioni trasmesse ai fini della ripresa del tirocinio saranno riconosciute ai soli fini del computo del periodo triennale.

Resta ferma, alla presentazione dell’ultima relazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, la facoltà del Ministero dell’Economia e delle finanze di disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l’attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

L'istanza di sospensione del tirocinio da parte dell’interessato può essere presentata, entro quindici giorni dal loro verificarsi, nelle sotto indicate situazioni:

  • servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno;
  • gravidanza o puerperio, per un periodo non superiore ad un anno;
  • malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento allo svolgimento del tirocinio per un periodo superiore ad un anno;
  • trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni.

Alla richiesta di sospensione devono essere allegati:

  • relazione sull’attività svolta dal tirocinante nel periodo antecedente la sospensione (fornita dal sistema al termine della compilazione del modulo TR-07), sottoscritta dal soggetto presso il quale il tirocinio si è svolto e completa dei documenti d’identità sia del tirocinante e sia del soggetto presso il quale il tirocinio si è svolto. La relazione sull’attività svolta dovrà in particolare riguardare il periodo intercorrente tra la ultima eventuale relazione già trasmessa al Registro del tirocinio ed il giorno precedente la sospensione stessa. Nella relazione devono essere specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali.
  • certificazione comprovante malattia o infortunio, in caso la sospensione sia chiesta per malattia ed infortunio

La richiesta di sospensione (così come la relazione sull’attività svolta)  deve essere compilata direttamente sul web attraverso l'apposito modulo TR-07. Il modulo compilato on line e salvato in locale, può essere firmato:

  • digitalmente;
  • con firma autografa (in questo caso va allegato il documento di identità dell’istante).

Il modulo TR 07, completo della documentazione richiesta,  va inviato, esclusivamente, tramite PEC al seguente indirizzo: registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di sospensione, il tirocinante comunica di aver ripreso il tirocinio mediante compilazione direttamente sul web dell'apposito modulo online TR-08.

Il modulo compilato on-line e salvato in locale, può  essere firmato:

  • digitalmente;
  • con firma autografa (in questo caso va allegato il documento di identità dell’istante).

La comunicazione di ripresa del tirocinio deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio e secondo le modalità già specificate (firma digitale e firma autografa con allegato il suo documento del revisore legale).

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

In caso di omessa trasmissione da parte del tirocinante della comunicazione di ripresa, il tirocinio si intenderà ripreso dal giorno successivo alla data di fine della sospensione volontaria, fermo restando l’obbligo di presentazione delle relazioni annuali.

Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di sospensione volontaria,  espressamente elencate dall’articolo 15, comma 1, del DM 146/2012, il tirocinante deve comunicare di aver ripreso il tirocinio mediante compilazione, direttamente sul web, dell'apposito modulo online TR-08.

Il modulo compilato on-line, salvato in locale, deve essere firmato:

  • digitalmente;
  • con firma autografa (in questo caso va allegato il documento di identità dell’istante).

La comunicazione di ripresa del tirocinio deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio e secondo le modalità già specificate (se il revisore utilizza la firma autografa va allegato il suo documento d’identità).

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

In caso di omessa trasmissione da parte del tirocinante della comunicazione di ripresa, il tirocinio si intenderà ripreso dal giorno successivo alla data di fine della sospensione volontaria, fermo restando l’obbligo di presentazione delle relazioni annuali.