Frequently asked questions (FAQ): formazione continua del Revisore Legale

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti: 1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze; 2) lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze; 3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno. Soltanto in relazione al primo anno di formazione (2017), il termine era stato differito, in via eccezionale, al 31/12/2018. Riguardo a tale differimento, disposto con circolare del 19 ottobre 2017, n. 26, si è ritenuto opportuno considerare rispettati, ai fini pratici, gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi di cui almeno venti caratterizzanti.

Per quanto riguarda la formazione relativa agli anni 2017-2019, il D.M. 135/2021, in materia di sanzioni, ha previsto la postdatazione dell’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo formativo di tale triennio al termine di 90 giorni dall’entrata in vigore di tale regolamento, ovvero al 17/1/2022, concedendo la possibilità agli iscritti non in regola con gli obblighi formativi del predetto triennio di sanare tale inadempimento esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi gratuiti sulla FAD del MEF, accessibili dall’area riservata del portale della revisione legale.

Tale termine del 17/1/2022 è stato successivamente differito in via eccezionale dalla circolare  MEF n. 3/2022 al 16/2/2022, ultima data utile per regolarizzare gli obblighi formativi 2017-2019 senza incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 39/2010.

Per il triennio 2020-2022, invece, l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d., pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47), c.d.  Proroga Termini 2021 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti  relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

La disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021 e, pertanto:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al triennio precedente (2017-2019) non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020;

- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;

- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti).

L’art. 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili. Con D.M. n. 135 dell’8/7/2021, in vigore dal 19 ottobre 2021, è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. Con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo, le sanzioni applicabili sono quelle indicate all’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all’art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Inoltre l’art. 14 del citato D.M. n. 135, prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di 90 giorni dall’entrata in vigore di tale regolamento (17/1/2022).

L’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è pubblicato e costantemente aggiornato nell'apposita sezione dedicata (Enti Formatori) sul sito istituzionale della revisione legale.

Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, gratuitamente.

Si. Infatti, l’art. 5 del D.lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. . 17461 del 27/01/202, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Purché regolarmente trasmessi al registro, sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.

Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.

La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero, posto che la recente convenzione sottoscritta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal MEF, valida dal 2021, non prevede la possibilità diretta per gli Ordini territoriali e per il CNDCEC di erogare le attività formative anche in favore dei revisori legali non iscritti all’Albo.

Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.

Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.

No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.

No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Tuttavia, in sede di accertamento della violazione dell’obbligo formativo, la Commissione centrale per i revisori legali può, a norma dell’art. 11 del D.M. n. 135/2021, prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilità ad assolvere l’obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità.

No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.

Nei casi di cancellazione volontaria  il revisore legale può' presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.

Al fine di evitare che la cancellazione volontaria sia strumentale ad eludere l’obbligo formativo, nel caso di reiscrizione il revisore legale è tenuto a sanare i debiti formativi pregressi.

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.

Con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020 , il programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze è stato aggiornato, escludendo i corsi in materia di revisione degli enti locali. 

Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.

Nella circolare RGS n. 26/2017 si afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, nell'ambito dello stesso triennio 

Sono pertanto riconosciuti i crediti maturati dai revisori partecipando a corsi che costituiscono approfondimenti o prosecuzione dei temi già trattati in altri corsi precedentemente frequentati.

In base alla convenzione sottoscritta tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il CNDCEC,  i crediti conseguiti dagli iscritti all’Albo attraverso la partecipazione ai corsi e-learning presenti sulla piattaforma FAD del MEF sono validi anche ai fini della formazione professionale continua prevista dall’Ordine di appartenenza. I crediti formativi così acquisiti saranno trasmessi e caricati sulla posizione dell’iscritto all’Albo secondo le tempistiche stabilite concordemente dal MEF e dal CNDCEC, senza alcun adempimento a carico del singolo professionista.

L’art. 5, comma 11 del decreto legislativo n. 39/2010 prevede che le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua comunichino annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi formativi in relazione a ciascun partecipante. Pertanto, la trasmissione dei crediti spetta esclusivamente agli enti formatori, ritenendosi sempre esclusa la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti ai singoli eventi formativi.

Al fine di aggiornare tempestivamente nel corso dell’annualità la posizione dei crediti formativi acquisita da ciascun partecipante, i crediti formativi dovranno essere trasmessi da parte degli enti formatori accreditati preferibilmente entro i mesi di giugno e dicembre di ciascuna annualità. Resta comunque ferma la data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento entro la quale trasmettere i crediti.