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Il tirocinio ha l’obiettivo di assicurare la maturazione e la valorizzazione professionale del tirocinante in quanto è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.
Il periodo di tirocinio ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro, e può essere svolto sia presso un revisore legale che presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.
Il tirocinante ha l’obbligo di collaborare allo svolgimento degli incarichi di revisione legale affidati al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui la formazione pratica viene svolta. I revisori legali devono assicurare, verificare e certificare l’effettiva valenza formativa. Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea. In ogni caso, il tirocinio deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza.
Per iscriversi al Registro del tirocinio è necessario essere in possesso:
Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti forniscono le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
Le tipologie di laurea che consentono l’iscrizione nel Registro del tirocinio per revisore legale sono le seguenti:
Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.
Per potersi iscrivere nel Registro del tirocinio con un titolo di studio estero è necessario che il titolo di studio sia stato dichiarato equipollente, con provvedimento formale del Ministero dell’Università e della Ricerca, ad una delle tipologie di lauree richieste per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali (tipologie di lauree per l’iscrizione nel Registro del tirocinio)
Gli estremi del decreto di equipollenza dovranno essere indicati nella domanda d’iscrizione al Registro del tirocinio.
Se non si è in possesso del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza è possibile per il tramite del Registro dei revisori legali attivare la procedura prevista dall’articolo 3 del D.P.R. DPR del 30 luglio 2009, n. 189 purché il titolo di studio sia conseguito presso Università statali, riconosciute o accreditate nel paese di origine.
L’interessato dovrà presentare alla PEC tirocinanti.revisionelegale@pec.mef.gov.it una domanda di riconoscimento del titolo di studio estero a cui dovrà essere allegata per ogni laurea conseguita all’estero:
Sarà possibile presentare una domanda d’iscrizione al Registro del tirocinio solo dopo il parere favorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca che sarà trasmesso agli interessati dal Registro dei revisori legali.
Prima di procedere alla richiesta di iscrizione è necessario che il tirocinante si accerti che il revisore persona fisica eletto quale “dominus” per lo svolgimento del tirocinio triennale:
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale abilitato in uno Stato membro dell'Unione Europea il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.
Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.
La relazione e la relativa documentazione può essere trasmessa al seguente indirizzo:
Ministero dell'Economia e delle FinanzeUfficio Protocollo Registro Revisori LegaliPiazza Dalmazia, 100198 ROMA
Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.
Per il riconoscimento del tirocinio è necessario che il tirocinante presenti, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.
L’attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.
Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.
Ministero dell'Economia e delle FinanzeUfficio Protocollo Registro Revisori LegaliVia di Villa Ada, 5500199 ROMA
La richiesta di iscrizione al registro del tirocinio deve essere compilata direttamente sul web attraverso l'apposito modulo online TR-01.
Devono essere assolti
Il modulo TR -01 è composto da:
Il modulo TR -01 compilato on line deve essere salvato in locale e firmato in uno dei seguenti modi:
Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.
Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.
Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.
Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.
L'iscrizione nel registro del tirocinio è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato entro 90 giorni dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza di iscrizione.
L’attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. .
L’articolo 10 del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce infatti che “il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro”.
Al momento della richiesta di iscrizione, l'aspirante tirocinante è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.
Il versamento deve avvenire mediante:
Il Codice di riferimento dell’operazione (CRO) è un codice numerico di undici cifre con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria. Il CRO presente sul modulo rappresenta il numero identificativo del pagamento relativo al contributo fisso d’iscrizione. Il riferimento da indicare nel modulo varia in relazione alle diverse modalità di pagamento utilizzate e precisamente:
La domanda d’iscrizione al Registro del tirocinio e la dichiarazione di assenso del revisore legale, presso cui si intende svolgere il tirocinio, devono conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Le due marche da bollo vanno acquistate ed apposte in un apposito modulo MB-01 contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo. Il modulo MB-01 va allegato alla domanda d’iscrizione.
Il periodo di tirocinio decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro. Il tirocinante, entro 90 giorni dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza di iscrizione, riceverà presso l’indirizzo indicato in domanda, la comunicazione dell’iscrizione nel registro stesso.