Cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale (Art.13 D.Lgs. 39/2010).

Il D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2010, disciplina i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale. Il citato D.M. individua fattispecie tassative in presenza delle quali è ammessa la cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale rispetto al termine di scadenza contrattuale. Viene, in ogni caso, ribadito il principio in base al quale non costituiscono giusta causa di revoca le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o all’applicazione di procedure di revisione.

CASI IN CUI E' AMMESSA LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE

La risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012.

La presente scheda scheda sintetizza i casi e le fattispecie in cui è consentita, rispettivamente, la revoca dell'incarico da parte della società assoggettata a revisione legale, le dimissioni del revisore da un incarico di revisione legale e la risoluzione consensuale del predetto incarico, nonché i relativi obblighi di comunicazione verso il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione agli incarichi di revisione svolti su entità diverse da quelle di interesse pubblico.

COMUNICAZIONI

Nei casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico, le comunicazioni relative alla risoluzione anticipata dell'incarico sono trasmesse, entro i termini indicati nell'art. 10 del D.M. n. 261/2012, secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Ragioneria generale dello Stato In particolare, le società assoggettate a revisione legale comunicano la cessazione anticipata dell'incarico di revisione entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione, nonché, qualora non adottata contestualmente, dalla data in cui l'assemblea ha deliberato il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. I revisori legali e le società di revisione legale trasmettono comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.

L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti e, in caso di omissione, provvede in via sostitutiva.

Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la società assoggettata a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 2400 e 2401 del codice civile. Se subentrano, sono altresì comunicati i nominativi dei supplenti.

Le predette comunicazioni, corredate dai relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Il messaggio PEC inviato deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione ("revoca dell'incarico", "dimissioni del revisore" o "risoluzione consensuale").

La cessazione anticipata dell’incarico di Revisione va ulteriormente comunicata dal revisore, entro 30 giorni dalla stessa, mediante l’accesso all’area riservata, nella sezione “INCARICHI E SEZIONE A / B”. 

Per una corretta comunicazione è necessario:
  • selezionare il tasto relativo alla Cessazione Anticipata dell’incarico (utilizzando il tasto “punto esclamativo”), il sistema chiederà al revisore di aggiornare la data effettiva di scadenza dell’incarico di revisione.

DOCUMENTAZIONE