Cambio sezione A/B

Introduzione

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali dei conti i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad un’attività di revisione legale in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

I soggetti che collaborano ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione saranno collocati nella sezione “A” o “B” del Registro sulla base delle comunicazioni effettuate periodicamente dalle società di revisione stesse. I revisori interessati dovranno, in ogni caso, chiedere il passaggio nella sezione A, mediante l’accesso all’area riservata, ed avranno poi l’obbligo di comunicare gli incarichi a loro direttamente conferiti.

Relativamente ai revisori che svolgono attività di revisione legale, il passaggio di sezione da “B” ad “A” avviene esclusivamente su istanza dell’interessato mediante la comunicazione del primo incarico conferito.

Il revisore legale che svolge incarichi di revisione legale è tenuto alla comunicazione degli stessi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del D.M. 20 giugno 2012, n 145,  e al relativo aggiornamento periodico (rinnovo, cessazione e scadenza).

I revisori iscritti in sezione “A” sono soggetti a controllo della qualità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 39/2010 qualora svolgono incarichi di revisione legale presso enti diversi da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del D.lgs. 39/2010 i controlli della qualità su soggetti che svolgono incarichi di revisione legale presso Enti di interesse pubblico o Enti sottoposti a regime intermedio sono svolti dalla CONSOB.

Obbligo di comunicazione

La comunicazione degli incarichi, la durata degli stessi e l’importo dei corrispettivi pattuiti è prevista espressamente dall’articolo 11, comma 1,  lettera b) del D.M. 20 giugno 2012, n 145.

I revisori dovranno tenere aggiornati gli incarichi comunicati. la nomina, la scadenza, la cessazione e rinnovo degli stessi vanno comunicati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

L’inosservanza di tale obbligo comunicativo può dar luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 24, comma 1, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel caso di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, questa è stabilita dal comma 2 del medesimo articolo nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Quali incarichi comunicare

Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 14 del medesimo decreto

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

  • gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2409-bis c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010.

Tra le casistiche più frequenti che danno luogo ad errate comunicazioni rientrano le seguenti:

  • la comunicazione di incarichi quale componente di un collegio sindacale, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti ovvero qualora la revisione legale sia espressamente affidata ad altro soggetto;
  • gli incarichi di componente supplente del collegio sindacale;
  • gli incarichi di componente del collegio sindacale o di revisione degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, per i quali ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

 

Come comunicare gli incarichi ai fini del passaggio in sezione “A”

Prima di procedere alla comunicazione dell’incarico è utile consultare la Guida alla Comunicazione degli incarichi disponibile all'interno della sezione Gestione Incarichi Sezione A/B dell'area riservata.

Il revisore legale, dopo aver effettuato l’accesso alla sua area riservata, mediante il pulsante GESTIONE INCARICHI SEZIONE A/B potrà visionare la sezione di appartenenza e potrà comunicare l’incarico che gli consentirà di transitare nella Sezione A del registro.

Una volta compilato e salvato l'apposito modulo, la comunicazione dell’incarico verrà trasmessa dal sistema direttamente agli uffici competenti che provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli.
In caso di validazione o di non validazione dell’incarico comunicato, il revisore riceverà apposita comunicazione nelle caselle di posta elettronica comunicate al registro.

Richiesta di passaggio nella sezione “B” prima di tre anni dalla conclusione dell’ultimo incarico di revisione legale

Il revisore legale che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, può chiedere, anche prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico di revisione legale o dall’ultima collaborazione presso una società di revisione legale, di essere collocato nella specifica Sezione B del Registro dei revisori legali.

Il revisore iscritto nella Sezione B è abilitato a svolgere revisione legale e quindi conserva il numero e la pregressa anzianità di iscrizione nel Registro dei revisori legali. E’ tenuto, comunque, al pagamento del contributo annuale di iscrizione, all’obbligo di aggiornare il contenuto informativo del Registro in caso di variazione dei dati ed è soggetto agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010. Al revisore legale iscritto nella Sezione B del registro è comunque consentito lo svolgimento di attività professionali diverse dalla revisione legale, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile. Si ricorda, infine, che il transito alla Sezione B non consente al revisore legale di certificare in qualità di "dominus" lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso il proprio studio da parte di aspiranti revisori legali.

Per passare volontariamente nella Sezione B del registro dei revisori legali è necessario compilare il modulo RL 99 mediante le funzionalità disponibili direttamente all'interno dell'Area riservata, raggiungibile attraverso le credenziali personali di accesso rilasciate in fase di accreditamento. Il modulo deve essere compilato on-line, salvato in locale sottoscritto con firma digitale ovvero con firma autografa.

Invio dell'istanza

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Per assistenza o maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del portale.

La richiesta di passaggio in sezione “B” deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo  contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo da allegare obbligatoriamente all’istanza.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di prendere visione della Guida Operativa, raggiungibile per i revisori accreditati mediante accesso all'area riservata.