Variazione dei dati delle persone fisiche e delle società di revisione iscritte nel registro dei Revisori Legali

Al fine di garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro dei revisori legali, ciascun revisore è tenuto a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso (articoli 10 e 12 del DM 145/2012) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire con modalità telematiche mediante la funzione "Accedi all'Area Riservata".