Variazione dei dati delle persone fisiche nel registro dei Revisori Legali
Al fine di garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro dei revisori legali, ciascun revisore è tenuto a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso (articoli 10 e 12 del DM 145/2012) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.
La trasmissione delle informazioni deve avvenire con modalità telematiche mediante "login area riservata", previo accreditamento.