Sezione revisori e enti di revisione contabile di paesi terzi

                                                                                                                    English Version

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita sezione separata del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, in applicazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010 e in conformità agli artt. 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE.

 

La sezione dei revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi è suddivisa in due parti:

  • nella Parte A sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 39/2010 che, previa verifica di determinati requisiti e in conformità all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE, presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d’esercizio o il bilancio consolidato di un’impresa avente sede al di fuori dell’Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, ad eccezione di precise casistiche dettate al par. 1, lettere a) e b)
  • nella Parte B sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 39/201, bensì in conformità all’articolo 36 del citato decreto ovvero aventi sede in Paesi terzi che sono valutati “equivalenti” secondo l’art. 46 della direttiva 2006/43/EC. In altri termini, il dettato comunitario consente ad ogni Stato membro di non applicare o modificare in regime di deroga i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità, solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di Paesi terzi richiedenti l’iscrizione siano soggetti nel Paese terzo in cui hanno sede a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti ritenuti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della norma europea.

 

Le informazioni raccolte ai fini dell’iscrizione nella Sezione dei revisori ed enti di revisione di Paesi terzi sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. I soggetti iscritti sono responsabili per i dati forniti ai fini della registrazione e per l’aggiornamento delle informazioni rese mediante gli appositi moduli  provvedendo, se del caso, all’invio della documentazione comprovante.

L’iscrizione non abilita i soggetti istanti all’esercizio della revisione legale in Italia.

 

Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento concernente le condizioni per l’iscrizione nella Sezione revisori di Paesi terzi disponibile nel menu di navigazione a destra.

 

Contributi per l’iscrizione e metodi di pagamento (art.13, D.M. n. 174/2022)

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nella Sezione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi, i soggetti richiedenti sono tenuti, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in €150,00, a copertura delle spese amministrative.

Il versamento può avvenire esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip S.p.A. utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’Estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “Iscrizione Paesi Terzi - Parte A - Nominativo soggetto richiedente l’iscrizione”.

Provveduto al versamento del contributo, si rammenta di allegare la ricevuta di avvenuto pagamento al modulo di iscrizione.

 

 

Riferimenti:

dott.ssa Iucci Cinzia

Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV

cinzia.iucci@mef.gov.it

 

dott. Petruzzi Antonello

Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV

antonello.petruzzi@mef.gov.it