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Parte B – Requisiti per l’iscrizione (art. 10, D.M. 1 settembre 2022, n. 174)
L’iscrizione nella Parte B è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
Deroga in caso di equivalenza
Ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 39/2010, la Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo decreto con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.
Le esenzioni o deroghe sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
A tal fine la Consob disciplina con proprio regolamento le opportune disposizioni attuative, e comunica alla Commissione Europea gli elementi principali degli accordi di cooperazione e le valutazioni di equivalenza effettuate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la Borsa e il Regolamento CONSOB n. 22358 del 6 dicembre 2022 in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi e le deroghe in caso di equivalenza, approvato in attuazione degli articoli 35, comma 3 e 36, comma 4 del d.lgs. 39/2010