REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI – PARTE A

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REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI – PARTE A

Parte A – Requisiti per l’iscrizione (art. 5, D.M. 1 settembre 2022, n. 174)

L’iscrizione nella Parte A è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il soggetto richiedente è tenuto al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui all’art. 34, co. 1, del d.lgs. 39/2010;
  • il revisore richiedente ovvero, nell’ente di revisione, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione e i revisori responsabili dell’incarico “abilitante” (cfr. punto 1) sono in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva 2006/43/CE;
  • l’incarico di revisione “abilitante” (cfr. punto 1) è effettuato in conformità ai principi di revisione International Standards of Auditing (ISA) emanati dall’International Federation of Accountants e in conformità alle regole di indipendenza di cui agli artt. 22, 22-ter e 25 della direttiva 2006/43/CE, ovvero in conformità a principi e regole equivalenti;
  • il soggetto richiedente pubblica sul proprio sito-web una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero ottemperano ad obblighi informativi equivalenti;
  • il revisore richiedente ovvero, nell’ente di revisione, tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione nonché i responsabili dell’incarico “abilitante” (cfr. punto 1) sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell’art. 7 del Regolamento Paesi terzi.

 

Istruttoria della domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione nelle sezioni Paesi terzi sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. In caso di carenze nel contenuto, il MEF dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al soggetto richiedente l’iscrizione, assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione mancante. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine dell’istruttoria è sospeso. Decorso, infruttuosamente, tale termine il MEF dispone il diniego all’iscrizione con provvedimento motivato. L’iscrizione è disposta con provvedimento del MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” ed è notificata al richiedente all’indirizzo da questi indicato nella domanda.