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REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI – PARTE A
Parte A – Requisiti per l’iscrizione (art. 5, D.M. 1 settembre 2022, n. 174)
L’iscrizione nella Parte A è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
Istruttoria della domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione nelle sezioni Paesi terzi sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. In caso di carenze nel contenuto, il MEF dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al soggetto richiedente l’iscrizione, assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione mancante. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine dell’istruttoria è sospeso. Decorso, infruttuosamente, tale termine il MEF dispone il diniego all’iscrizione con provvedimento motivato. L’iscrizione è disposta con provvedimento del MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” ed è notificata al richiedente all’indirizzo da questi indicato nella domanda.