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Il provvedimento di conclusione del tirocinio e la cancellazione dal relativo Registro sono disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, su parere della Commissione centrale per i revisori legali, previa verifica del corretto svolgimento degli obblighi riguardanti il tirocinio.
Qualora l'attività svolta dal tirocinante non sia conforme alle disposizioni sullo svolgimento del tirocinio, l'ufficio, su proposta della Commissione Centrale per i revisori legali, può disporre le forme e la durata delle integrazioni.
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, al termine del periodo di tirocinio il Ministero dell'Economia e delle finanze esamina la documentazione presentata dal tirocinante e può procedere, prima del rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio, all'audizione dell'indirizzato circa l'attività svolta nel Paese estero.