FORMAZIONE CONTINUA: IL DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO NON ABROGA IL PRINCIPIO DELL'ANNUALITA' 05/10/2022 In vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all'assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, si evidenzia che il differimento del termine stesso non comporta l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione. Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti. In pratica, i crediti mancanti possono essere recuperati successivamente; per esempio, si possono maturare nel 2022 invece che nel 2020 o nel 2021. Non si possono invece anticipare; per esempio, quelli eventualmente maturati nel 2020 non sono validi per il 2021 o per il 2022.