OBBLIGO FORMATIVO: ULTERIORI CHIARIMENTI SUL PRINCIPIO DI ANNUALITA'

Thu Nov 17 09:30:04 CET 2022

Con riferimento al comunicato del 5/10/2022 dal titolo “IL DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO NON ABROGA IL PRINCIPIO DELL'ANNUALITA'” si rendono opportuni i seguenti chiarimenti.

L'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, nell’affrontare la straordinaria emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il triennio 2020-2022 si rivolge a coloro che nel 2020 e/o nel 2021 non hanno assolto, interamente o parzialmente, gli obblighi formativi previsti dalla legge. Pertanto, a seguito della maturazione in uno o entrambi dei suddetti anni di un numero di crediti inferiore a quanto richiesto dalla legge, è consentito recuperare i crediti mancanti nel 2022. In tal modo, il principio di annualità si ricompone eccezionalmente nell’ultimo anno del triennio. Detto principio pertanto non viene abrogato, ma solo differito per l’emergenza straordinaria presa in considerazione dal legislatore. Si noti che la norma riguarda unicamente il triennio formativo 2020-2022. Invece, la maturazione nel 2020 e/o nel 2021 di un numero di crediti formativi superiore al minimo previsto dalla legge non consente di imputare il maggior numero di crediti conseguiti nell’anno o negli anni in questione a qualsiasi altro anno del triennio.