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Formazione continua del Revisore Legale

La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti è stata introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dal successivo decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, disciplina le modalità di svolgimento della formazione Con l’introduzione dell’obbligo della formazione continua si intende garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, assicurando di conseguenza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi. Tale obiettivo è peraltro coerente con il disegno del legislatore europeo che ha concepito il registro della revisione legale quale fondamentale strumento di garanzia della corretta ed efficace revisione dei bilanci.

CHI E' TENUTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti al registro, senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione nella sezione A o nella sezione B. Pertanto, i revisori che non fossero titolari di incarichi di revisione legale, sono egualmente assoggettati agli obblighi in discorso e devono provvedere all’assolvimento al pari dei revisori titolari di incarichi di revisione legale.

PROGRAMMA ANNUALE DELLA FORMAZIONE

Il Programma di aggiornamento professionale, definito annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 39/2010, come modificato dal decreto legislativo n. 135/2016, costituisce il necessario presupposto per lo svolgimento della formazione continua di tutti i revisori legali iscritti nell’apposito Registro.

Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 07 marzo 2017 (formato PDF - dimensione 653 KB) Adozione del programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 09 gennaio 2018 (formato PDF - dimensione 558 KB) Adozione del programma annuale relativo all’anno 2018 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELLA FORMAZIONE

Le disposizioni legislative prevedono che gli obblighi della formazione professionale obbligatoria continua a capo dei revisori possono essere assolti attraverso tre canali: 

    a) la formazione offerta dal Ministero dell’economia tramite piattaforme digitali accessibili per via telematica o in convenzione con altri soggetti;
    b) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze;
    c) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all’interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione (c.d. formazione equivalente).

I revisori che, non essendo iscritti a un ordine professionale né svolgendo incarichi di revisione per conto di una società di revisione, non potessero avvalersi della possibilità del riconoscimento, oppure non intendessero beneficiare dei corsi offerti dal Ministero dell’economia e delle finanze, dovrebbero rivolgersi a uno degli enti presenti nell’elenco.

In tutte e tre le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel programma di formazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che per l’anno 2017 è stato adottato con la determina del 7 marzo 2017, già riportata su questo sito.

A) FORMAZIONE DIRETTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

A partire dal 5 ottobre 2017 sono accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Come accedere ai corsi

B) ACCREDITAMENTO SOCIETÀ/ENTI

Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

  • a) numero di dipendenti adeguato;
  • b) esperienza triennale nella formazione professionale;
  • c) ricorso a docenti qualificati;
  • d) economicità dell’organizzazione dei corsi

L'elenco degli enti accreditati

Modalità di accreditamento

Un apposito modello di istanza di accreditamento può essere scaricato ai fini dell’inoltro al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all’indirizzo registro.revisione@pec.mef.gov.it oppure all’indirizzo di Via di Villa Ada n. 55 – 00199 Roma mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’istanza di accreditamento deve contenere in allegato le dichiarazione di cui al punto 2.2.1 oltre allo schema di convenzione di cui al punto 2.2.2 e alla scheda dei corsi offerti di cui al punto 2.2.3 della Circolare RGS n. 26 del 6.7.2017.

Non prevedendo la legge particolari termini di presentazione delle istanze di accreditamento in relazione a ciascun periodo annuale di formazione, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento e l’elenco dei soggetti accreditati è di conseguenza soggetto a un aggiornamento continuo. Tuttavia, si richiama l’attenzione degli enti candidati all’accreditamento che le relative istanze dovrebbero pervenire in tempi comunque compatibili con la realistica possibilità di tenere i corsi entro la fine dell’anno formativo di riferimento (a titolo di esempio, non potrebbe essere accolta l’istanza di un ente che, inoltrata il 24 dicembre, si riferissi a corsi da tenere entro il 31 dicembre dello stesso anno). L’elenco degli enti accreditati, contenente la denominazione e il sito internet, è pubblicato su questo sito.

Convenzione di accreditamento 2019

Allegato 1: Foglio CSV per la trasmissione dei crediti al registro

Allegato 2: Istruzioni per la compilazione del foglio di trasmissione dei crediti

Allegato 3: Scheda corsi Formazione 2019

Allegato 4: Scheda corsi Formazione 2019 (formato excel)

L'elenco degli enti accreditati

 

 

Comunicazioni al registro da parte degli enti accreditati

Le comunicazioni riguardanti i crediti maturati da ciascun iscritto che ha frequentato i corsi presso gli enti accreditati sono a carico dell’ente formatore. Nei casi in un iscritto al registro abbia preferito maturare i crediti richiesti presso enti diversi, è necessario un particolare scrupolo nel verificare di aver effettivamente conseguito il numero dei crediti utili all’assolvimento dell’obbligo formativo. In tali casi, infatti, la ricostruzione del percorso formativo effettuato in un dato anno non potrebbe essere posto a carico di qualcuno degli enti interessati. In relazione alle comunicazioni spettanti agli enti formatori riguardanti i crediti conseguiti da ciascun revisori, saranno successivamente emanate ulteriori istruzioni. Il termine per la comunicazione dei crediti maturati è, come indicato nella circolare n. 26/2017, il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui i crediti stessi si riferiscono.

C) FORMAZIONE EQUIVALENTE

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione cosiddetta equivalente, organizzata all’interno o per conto degli ordini professionali oppure dalle società di revisione per i rispettivi collaboratori e responsabili della revisione, il Ministero ha definito le modalità delle successive comunicazioni in merito ai crediti maturati al registro. Resta fermo che il riconoscimento della formazione così svolta è condizionata esclusivamente alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel programma annuale del Ministero.

Normativa di riferimento

Si riportano di seguito i provvedimenti normativi in materia di formazione obbligatoria continua dei revisori legali, nonché le circolari e gli orientamenti del Ministero dell’economia e della finanze:

Circolari e orientamenti

Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28  - Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26 -  Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro.

Allegato 1 alla Circolare del 6 luglio 2017, n. 26 - Istanza di accreditamento

Allegato 2 alla Circolare del 6 luglio 2017, n. 26 - Convenzione di accreditamento

Allegato 3 alla Circolare del 6 luglio 2017, n. 26 - Scheda dei corsi 

Accreditamento società/enti

Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

Assistenza diretta

Si evidenzia che i quesiti in materia di formazione professionale obbligatoria continua debbono essere posti agli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria : rgs.formazione.revisori@mef.gov.it